Nell’ultima riunione abbiamo avuto conoscenza del testo, già firmato dal Ministro e che vi allego, del decreto ministeriale sui criteri e modalità di impiego dei tecnici. Grazie al lavoro dei colleghi partecipanti al tavolo e all’azione dell’Associazione e delle Organizzazioni Sindacali, questo testo può essere considerato ampiamente soddisfacente, con particolare riferimento all’art. 4. Quest’articolo non prevede più che i criteri e le modalità di impiego dei tecnici siano determinati “dal capo dell’ufficio, sentito il dirigente amministrativo”, bensì che lo siano “secondo la vigente disciplina normativa e contrattuale”.
- Durante i lavori del tavolo (se ne sta elaborando una relazione conclusiva) si è registrato anche il superamento di alcune proposte di modifica del D. Lgs. 240, opache e lesive del nostro ruolo professionale. Si era -lo ricordo- ipotizzato, per risolvere possibili contrasti tra capo ufficio e dirigente amministrativo, una “vigilanza” del primo sull’attività del secondo.
Abbiamo con forza ribadito che riteniamo sia un assetto da preservare quello delineato nei primi quattro articoli del decreto 240, perché rispondente ad equilibri costituzionalmente garantiti. Non sono ipotizzabili rapporti gerarchici tra dirigenti giudiziari e amministrativi, i cui ruoli e funzioni sono e devono rimanere distinti. Mantenendo sempre la distinzione tra Giurisdizione e Amministrazione, è invece possibile intervenire sulla seconda parte del 240, quella sul decentramento amministrativo, ora trasfusa anche nel regolamento di riorganizzazione del nostro Ministero DPCM 84 del 2015 (il testo coordinato con le modifiche dei DPCM 99 e 100 del 2019 è reperibile in “Normattiva”).
La seconda parte del 240 prevede la costituzione di direzioni generali quali “organi di decentramento amministrativo”, di impraticabile attuazione dopo le norme di riduzione delle posizioni direzioni generali. Si sta pertanto valutando di attuare il decentramento verso posizioni dirigenziali non generali e di dar corso alla revisione di tutte le posizioni dirigenziali non generali, prevedendo “anche un unico posto per più uffici giudiziari” (art 2 bis del 240). Va da sé che andranno riviste le fasce retributive, cominciando dalla abolizione della quarta.
- Mi pare di poter dire, in conclusione, che il delicato, complesso e apprezzato lavoro, fatto insieme ai colleghi Marilena Cerati, Flora Lionetto, Pasquale Farinola e Giorgio De Cecco, stia portando risultati di rilievo, e considerazione per la nostra professione.