Statuto aggiornato nell'assemblea di La Spezia del 12-13-14 maggio 2016

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1. - E' costituita un' associazione denominata "Associazione Dirigenti Giustizia". La stessa avrà sede presso l'abitazione del presidente pro tempore (attualmente dott. Nicola Stellato c/o Tribunale di Milano).

Art. 2. - L' Associazione non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere attività di carattere professionale, iniziative di coordinamento dei Dirigenti del Ministero della Giustizia volte ad accrescerne il ruolo professionale nell'ambito della Pubblica Amministrazione, nonché attività culturali e sociali. Scopo dell' Associazione è anche quello di favorire l' aggiornamento professionale dei soci, sia con incontri periodici che con strumenti di informazione. L' Associazione si propone inoltre di realizzare ed incoraggiare studi e pubblicazioni, raccogliere dati e notizie, anche in campo internazionale, riguardanti la professionalità dei soci, svolgere attività di consulenza a favore dei soci, promuovere e favorire scambi di informazioni di interesse comune con enti e associazioni similari in Italia e all' estero, svolgere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini dell' Associazione. L’Associazione garantisce il proprio contributo professionale, tecnico e giuridico nell’elaborazione delle riforme legislative, con particolare riferimento all’organizzazione ed ai servizi del Ministero della Giustizia.

Art. 3. – L’Associazione non ha carattere sindacale e si pone a tutela degli interessi professionali e del prestigio dei Dirigenti Giustizia, mirando al perseguimento del rispetto della funzione agli stessi attribuita dalla legge e dai contratti. Può fornire la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa tuttavia mantiene sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali. L'Associazione non può fornire alcuna indicazione di voto in caso di elezioni politiche ed amministrative.

Art. 4. - Organi dell' Associazione sono: a) l' assemblea dei soci, b) il consiglio direttivo, c) il collegio dei garanti d) i revisori dei conti.


Titolo II

I Soci

Art. 5. - Possono far parte dell' Associazione tutti coloro che sono, o sono stati, dirigenti del Ministero della Giustizia. Possono altresì aderire all’Associazione coloro che hanno superato il concorso a posti di Dirigente nella Giustizia e siano in attesa della nomina. L' unica formalità per l' ammissione è costituita dal pagamento della quota sociale annuale. Il Presidente dell'Associazione non può assumere incarichi esecutivi in organismi politici o sindacali, né far parte di delegazioni sindacali trattanti.

Titolo III

L' assemblea dei soci

Art. 6. - L' assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del Consiglio direttivo non meno di venti giorni prima di quello fissato per l' adunanza, si riunisce per provvedere e deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all' ordine del giorno, per iniziativa del consiglio direttivo ovvero su richiesta di almeno un quinto degli iscritti.

Art. 7. - Ciascun socio potrà rappresentare fino a un massimo di tre soci, purché munito di regolare delega scritta.
Art. 8. - L' assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati con delega.

Art. 9. - L' assemblea, all' inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente e un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell' assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell' assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 10. - I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto ad eccezione degli scopi sociali stabiliti negli artt. 2 e 3.


Titolo IV Il consiglio direttivo

Art. 11. - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea, è composto da non meno di cinque membri, come verrà determinato dall' assemblea stessa e dura in carica due anni. In caso di cessazione di consiglieri per qualsiasi motivo, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. La carica di consigliere è gratuita. Sono eleggibili nel Consiglio Direttivo, così pure negli altri organismi, i soci che risultino iscritti almeno dall’anno precedente quello in cui hanno luogo le votazioni.

Art. 12. - Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l' attuazione degli scopi sociali e per la direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria dell' Associazione. In particolare il consiglio direttivo:

-fissa le direttive per l' attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla la esecuzione stessa;- decide sugli investimenti patrimoniali;

- stabilisce le quote di associazione annua;

- decide sulle attività e le iniziative dell' associazione;

- approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale da presentare all' assemblea dei soci;

- conferisce e revoca procure.

Art. 13. - Il consiglio direttivo nomina al suo interno un presidente ed uno o più vice presidenti; il consiglio direttivo nomina un amministratore ed un webmaster che durano in carica per l' intera durata del consiglio e che, se non fanno parte del direttivo, possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto; Il consiglio si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di un quarto dei consiglieri;

Art. 14. - Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del presidente. Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei consiglieri.
Art. 15. - La firma e la rappresentanza legale dell' associazione di fronte ai terzi sono conferite al presidente.

Titolo V ALTRI ORGANISMI

Art. 16. –I REVISORI DEI CONTI. L' assemblea ordinaria dei soci nomina, tra i soci estranei al consiglio direttivo, tre revisori effettivi dei conti. I revisori dei conti possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo, vigilano sull' amministrazione dell' associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all' assemblea dei soci.

Art. 17 – IL COLLEGIO DEI GARANTI. L’assemblea ordinaria dei soci nomina, tra i soci non componenti il direttivo, tre componenti il Collegio dei Garanti. I Garanti vigilano sull’applicazione dello statuto e, laddove ritengano ne ricorrano i presupposti, segnalano al Consiglio Direttivo condotte meritevoli di intervento.

Titolo VI

Il Patrimonio

Art. 18. - Le entrate dell' associazione sono costituite da quote sociali, proventi per prestazioni di servizi a soci, contributi volontari, lasciti e donazioni.

Art. 19. - Prima del 13 dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l' ammontare delle quote sociali per l' anno successivo.

Art. 20. - In caso di scioglimento dell' associazione, il patrimonio sarà distribuito tra i soci.

Art. 21. - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.



L'Associazione è stata costituita a Caserta il 13 gennaio 1997